news e approfondimenti attuativi


Lombardia. Decreto 6480: addio alle finestre in legno e in alluminio in zona climatica F?

Le prime reazioni nel mondo del serramento. Il settore appare fortemente diviso soprattutto sull'impatto dei coefficienti di trasmittanza termica per la zona climatica F

Non si venderanno più serramenti in legno nelle note località turistiche lombarde di Bormio (SO), Foppolo (BG), Ponte di Legno (BS), Zavattarello (PV)? E nemmeno serramenti in alluminio. E non solo in quelle località ma in tutte quelle della zona climatica F della Regione Lombardia. Questo potrebbe essere lo scenario decisamente sconcertante che si apre in Regione Lombardia dopo il varo della Delibera della Giunta Regionale e il decreto attuativo n. 6480. I due provvedimenti, come noto (vedi news), introducono gli edifici a energia quasi zero a partire dal 1° gennaio 2016. E con essi anche più severe trasmittanze termiche limite per le chiusure tecniche trasparenti ovvero i componenti finestrati (vedi news).

In sintesi:

in zona E Uw=1,4 W/m2K

e

in zona F Uw=1,00 W/m2K.

Le prime reazioni all'interno del settore dei serramenti sono divise. Soddisfatti gli esponenti del serramento in pvc come l'ing. Marco Piana del PVC Forum che da sempre perora la causa dell'elevata efficienza energetica in edilizia e della discesa delle trasmittanze termiche dei componenti sia opachi che finestrati dell'edificio. Contento pure Piero Mariotto, direttore tecnico di Anfit, i cui soci trattano certamente finestre in pvc ma anche in altri materiali come alluminio e legno. Già a luglio Mariotto aveva salutato con un "Meglio tardi che mai" l'arrivo dei tre decreti nazionali sull'efficienza energetica. Ora che si anticipa tutto al 1° gennaio 2016 è ancora più soddisfatto e elogia il provvedimento con un intervento dal chiaro titolo "La Regione Lombardia a difesa dei propri cittadini" (clicca qui) riconoscendo un merito nazionale alla Regione che "di fatto ha tracciato il solco da seguire facendo da battistrada ad un sistema che difficilmente accetta cambiamenti."

Soddisfazione anche nel mondo del vetro che registrerà, così si prevede, un'impennata dei consumi di tripli vetri e di distanziatori a bordo caldo. Fatto che sta già avvenendo con un certo ritmo da tempo specie nell'Italia del Nord, come segnala l'arch. Mauro Lardini di AGC Glass Italia, e che si accentuerà nei prossimi anni. Differente è la posizione di Mario Boschi di Saint-Gobain e presidente della Commissione UNI Vetro per edilizia.  L'esperto riconosce che l'arrivo dei decreti nazionali sull'efficienza energetica (Regione Lombardia adotta gli stessi coefficienti) creerà un po' di problemi all'inizio specie per le costruzioni ampiamente vetrate concordando in ciò con gli espliciti timori di Anit e Unicmi. Tuttavia le prestazioni estreme rappresenteranno una potente spinta all'innovazione e all'arrivo di nuovi prodotti.

Non sono invece così lieti nel mondo del serramento di legno. Le preoccupazioni le manifesta l'ing Giovanni Tisi, consulente di serramentisti lombardi dal titolo ironico "Requisiti minimi: noi lombardi siamo sempre ....i migliori". E poi l'affondo sul provvedimento regionale: "Nessuno contesta che sia utile, benefico e necessario. Magari, per una volta, arrivare secondi non era poi male: in tre mesi non si può certo cambiare linea di prodotto, non si possono dismettere i serramenti in legno duro (rovere), non si può costringere i clienti a montare sempre e solo 3 vetri. Non si può dire, da un giorno all'altro, che i serramenti in alluminio non si possono più fare. Io spero in una proroga; anzi, spero in una completa resipiscenza...".

Gli fa eco in queste preoccupazioni - in attesa che le platee dei serramentisti lombardi del legno e dell'alluminio si accorgano di quanto sta succedendo e si scaldino di conseguenza - Samuele Broglio, presidente di Confartigianato Legno, che precisa: "Non è che non si venderanno più serramenti in legno. E' solo che avranno obbligatoriamente un'estetica teutone e costeranno un buon 25/30% in più, come minimo. Così facendo, la finestra in plastica "made in est" sarà ancora più avvantaggiata in quanto la differenza in termini assoluti aumenterà di molto". Con conseguenze anche occupazionali: "Così facendo vedo una possibile discesa dell'occupazione nel settore serramenti".

Le tecnologie per adeguarsi alle regole più severe di Regione Lombardia ci sono da tempo e Broglio le elenca tutte. Tuttavia per adottarle c'è quanto da sconvolgere le falegnamerie nei prossimi 3-4 mesi di tempo che restano davanti. E poi, un dato architettonico-ambientale e culturale che finora si era trascurato. Punta il dito Broglio: "addio alle finestre in legno a due ante come le abbiamo conosciute finora". Saranno oggetti da antiquariato, fa capire. E vien subito da pensare: chissà come la prenderanno le Sovrintendenze alle Belle Arti e i tutori della tradizione architettonica dei nostri paesi di montagna?

Infine il mondo del serramento in metallo, d'alluminio in particolare. Dall'Ufficio tecnico di Metra, sistemista di primo piano, il responsabile Giovanni Bertucci si dice non sorpreso dell'arrivo dei coefficienti così bassi: "E' una tendenza generale in tutta Europa che occorre affrontare con il lancio di nuove serie di prodotti ad alta efficienza energetica. Intendiamoci, il serramento d'alluminio ce la può fare tranquillamente anche in zona climatica F. Certo, i vecchi prodotti non valgono più. E poi, occorre pensare al futuro quando di legge si richiederà ai serramentisti di progettare e realizzare nodi di attacco alla muratura più rispettosi dell'efficienza energetica. E, probabilmente, si scenderà ancora più giù di trasmittanza. Di sicuro chi sta fermo è perduto". Non a caso si stanno già studiando prodotti ancora più performanti di quelli attuali di punta come la finestra in alluminio siglata NC 65 STH HES, lanciata in questi mesi, che ha raggiunto un Uw=1,00 W/m2K con un triplo vetro da Ug=0,6. Quanto ai costi i prodotti ultraperformanti dovrebbero avere costi in linea con quelli attuali.

Una visione sostanzialmente concordante è proposta dal distributore bresciano Alca, socio del Gruppo ALsistem. In una nota sul proprio sito Alca sottolinea anzitutto "le pressanti tempistiche per far fronte alle nuove disposizioni di legge". E da un lato evidenzia che gli operatori del serramento lombardo sono chiamati a proporre i prodotti più performanti attualmente sul mercato (dai tripli vetri con distanziatori a bordo caldo ai telai a basso valore di trasmittanza Uf) e dall'altro invita ad "adattarsi alle nuove esigenze del settore accelerando il meccanismo d'innovazione".

Una certa preoccupazione la manifesta l'ing. Paolo Rigone, direttore dell'Ufficio tecnico di Unicmi (già Uncsaal) a proposito delle facciate largamente vetrate penalizzate da un descrittore, H't, già introdotto dai decreti nazionali e che entra in vigore in Lombardia dal 1° gennaio 2016. L'H't (sostanzialmente la trasmittanza termica dell'involucro) dovrà essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K. C'è da far tremare i polsi ai produttori italiani di facciate continue, tra i migliori a livello internazionale, che rischiano di lavorare in tutto il globo fuorché in Italia. Su questo fronte Unicmi sta intervenendo a livello nazionale nelle opportune sedi. A meno che il progresso galoppante della ricerca e della tecnologia non permetta al settore delle facciate e dei serramenti in alluminio cose inimmaginabili fino a ieri. Come la facciata continua a cellule con Ucw=0,4 W/m2K (proprio così 0,4) e realizzata in Nord Europa con tecnologia tutta made in Italy, anzi made in Lombardy. Una recentissima evoluzione che potrebbe avere presto ricadute sui normali infissi in alluminio. Ma questa storia merita un'altra narrazione.

Nel frattempo si scaldano i motori per l'organizzazione del Convegno The Next Building che si terrà il 3 novembre a Milano. Servirà ad offrire al mondo della progettazione le informazioni essenziali sul nuovo modo di progettare, costruire e ristrutturare. Metterà a fuoco le opportunità e le minacce che si aprono per l'intera filiera dell'edilizia con l'arrivo dei decreti nazionali e regionali grazie a interventi di accademici, progettisti, tecnologi. E sarà anche un'occasione di confronto con autorità e tecnologi della Regione (vedi news).

Beni significativi, infissi, posa in opera e IVA10%. Ecco cosa c'è dietro


9 gennaio 2018

Un Dossier del Senato spiega il perché di un comma intero dedicato ai "beni significativi" e all'IVA agevolata del 10%

Un intero comma, il 19, della Legge di Bilancio 2018 dedicato ai famosi "beni significativi" e all'IVA del 10% che tanto tempo, energie e soldi hanno sottratto a uomini dell'edilizia, commercialisti, funzionari e dirigenti delle Entrate. 

Come mai? E come mai tutto si risolve in una magnanima sanatoria generale?

Ce lo spiega un passaggio piuttosto lungo estratto dal Dossier del Senato dopo l'approvazione, da parte della V Commissione, dell'emendamento sui beni significativi quando ancora era art. 3 comma 6-bis e che è diventato alla fine comma 19 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018.

Articolo 3, comma 6-bis (Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)

L'articolo 3, comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente con l'emendamento 3.162 (testo 2), fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei 'beni significativi' deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

Il comma 6-bis fornisce una interpretazione autentica (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999. Tali norme prevedono che sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457).

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, le cessioni di beni sono assoggettate all'aliquota Iva ridotta se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Infatti, l'articolo 7, comma 1, lett. b) della legge n. 488 del 1999 demanda ad un D.M. l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle suddette prestazioni, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. In sostanza, tale limite di valore si ricava sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:

-ascensori e montacarichi,

-infissi esterni e interni,

-caldaie,

-video citofoni,

-apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,

-sanitari e rubinetteria da bagni,

-impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l'aliquota agevolata del 10 per cento si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

L'Agenzia delle Entrate, nella Guida sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, fornisce il seguente esempio di funzionamento del meccanismo. Costo totale dell'intervento 10.000 euro: 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa; 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari). L'Iva al 10% si applica sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Si ricorda che per quanto riguarda, invece, i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l'aliquota Iva del 10 per cento alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate (n. 127-terdecies, della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972). L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.

Con la norma in commento si prevede che la determinazione del valore dei 'beni significativi' deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale. Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

Non è chiaro quale sia l'elemento il cui valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

In sostanza la disposizione, di non facile lettura, riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un'autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

Il chiarimento dell'Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall'infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell'infisso e - ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento - possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L'Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell'infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.


Un imbarazzante comma di 283 parole per chiudere la querelle tra Agenzia delle Entrate, fornitori di opere e servizi in edilizia e i loro clienti. stigmatizza il Senato: " disposizione di non facile lettura". Sanatoria generale per tutti.

Dalla Legge di Bilancio 2018

Parte I, Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

....

19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Fin qui la legge. In grande sintesi, il comma 19 dice che nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per applicare l'IVA ridotta del 10% occorre considerare come valore totale quello dei beni significativicomprensivo delle parti staccate autonome. In sostanza il comma 19 riprende una parte significativa della Circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate di un paio di anni fa.

A onor del vero anche gli autori del Dossier del Senato hanno dovuto ammettere che si tratta di "una disposizione di non facile lettura". Se lo dicono loro, gli dobbiamo credere.

La buona notizia per tutti, esperti e inesperti, ivi inclusi i furbetti, è che lo Stato riconosce senza dirlo che c'è stata confusione nelle disposizioni di legge e nella varie circolari e che quindi si deve procedere a una bella sanatoria generale contenuta nelle due ultime righe:

"Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate".

Questo il comma 19 che dovrebbe chiudere anni di ...annose di discussioni, dibattiti, articoli, ricorsi al TAR, circolari esplicative che spiegano ma non possono spiegare nulla all'interno di un clima burocratico degno di  Kafka. Pensate solo al tempo, alle energie, ai soldi costati a parlamentari, funzionari dei ministeri e dell'Agenzia delle Entrate, e quindi a noi tutti contribuenti, per mettere a punto quelle benedette 283 parole.

Ogni tanto, se ci si risveglia ci pare di essere all'interno di una disputa ontologica medioevale, degna di Umberto Eco e del suo libro Il nome della Rosa: Chi sono io? Quali lavori sto compiendo? Sono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria? Oppure lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione? Quali sono i beni significativi? IVA al 10 o al 22%? Le parti staccate hanno autonomia funzionale rispetto al manufatto principale? Sono anch'esse beni significativi o no? Una tapparella è autonoma o no? Uno scuro? Un controtelaio è autonomo o no? E una maniglia? E vogliamo mica dimenticare sigillanti, tasselli, schiume e così via?

Siamo di fronte al delirio linguistico-fiscale-tributario che capita quando si fanno troppe leggi che si intortano l'una con l'altra. Domandiamoci seriamente: ne valeva la pena?

Infine: è vero, il comma 19 prevede una sanatoria tombale per tutto il passato. Di fronte a tanta generosità vien da pensare che lo Stato abbia voluto dare una bella sanatoria, anzi liberatoria, a tutti i dirigenti e funzionari dell'Agenzia delle Entrate che non ne potevano più di discussioni su infissi e parti staccate. Autonome e non.

Addio al "65%" per le finestre comprensive di infissi. L'Agenzia delle Entrate cancella lo svarione del sito


9 gennaio 2018

E' durato poche ore il sogno che aveva infervorato il settore. Niente 65% per le "finestre comprensive di infissi" dal sito dell'Agenzia. Ma la correzione viene fatta a metà dimenticando le porte

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto oggi pomeriggio a correggere lo svarione in cui era incorsa accreditando per errore la detrazione del 65% per le finestre comprensive di infissi di cui abbiamo dato notizia oggi alle 13 

In effetti non era una fake news ma proprio un errore, diciamo, del solito "stagista". Appena pubblicata la notizia abbiamo sentito il dovere di avvisare i colleghi di FiscoOggi, la rivista telematica dell'Agenzia, chiedendo di verificare. In effetti alle 15 la pagina veniva corretta una prima volta eliminando le "finestre comprensive di infissi" ma non ..."le porte di ingresso".

Dopo qualche minuto la pagina ritornava normale e l'agognato 65% riemergeva. Infine, alle 16.30 circa, interveniva il censore. Così si rimettevano le cose al loro posto introducendo una opportuna parentesi in cui si spiega che le finestre fino a dicembre 2018 ritornavano al 50%.

Nella fretta il correttore si dimenticava nuovamente dei "portoni di ingresso" che, stando al sito, godrebbero anche oggi della detrazione del 65%. Sic! Forse lì si pensa che le porte di ingresso non siano infissi.

Insomma, un vero pasticcio. Rinuncio ad avvisare i colleghi di FiscoOggi. Che lo faccia qualcun altro.

PS: ma non è che ci sia in Agenzia un diavolino che voglia a ogni costo un trattamento differenziale per gli infissi evoluti?

Bonus energia. Nuove trasmittanze termiche per gli infissi in arrivo

17 gennaio 2018

È scritto nella Legge di Bilancio 2018. Uno o più decreti in arrivo entro fine febbraio 2018. Accentuato il ruolo di Enea che dovrà eseguire controlli sia documentali che a campione

Nuove trasmittanze termiche in arrivo per gli infissi a ecobonus? Pare di sì stando alla Legge di Bilancio 2018.

Pur rimodulate al 50% e depotenziate dalla Legge di Bilancio 2018 le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica mantengono un valore distintivo per il nostro legislatore al punto da occupare le prime pagine della Legge di Bilancio 2018. Del resto l'Unione europea è lì a sorvegliare che gli incentivi fiscali per il risparmio energetico vadano nella direzione giusta orientando opportunamente il consumatore verso comportamenti energetiamente più virtuosi.

Vediamo, alla luce del testo di legge (ed evitando le dietrologie), che cosa ci attende nelle prossime settimane. Cominciamo con il comma 3 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (vedi news) che afferma:

Art. 1....

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

11) dopo il comma 3 -bis sono aggiunti i seguenti:

« 3 -ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo,ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio".

Qui in poche righe stanno scritte parecchie novità. Anzitutto ci sono uno o più decreti in arrivo per definire i requisiti tecnici degli interventi a ecobonus. In secondo luogo vengono definiti dei massimali di costo per intervento al pari di quanto succede per il Conto termico. E qui potrebbero esserci delle sorprese. In terzo luogo apprendiamo - ed è una bella notizia - che Enea eseguirà dei controlli sia documentali che in situ per verificare il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi a ecobonus. E qui i decreti dovranno precisare procedure e modalità di esecuzione dei controlli a campione. Una misura che era stata vivamente auspicata dalle più vivaci associazioni del serramento al fine di moralizzare il settore. E' comprensibile che lo Stato voglia sincerarsi, almeno a campione, che i soldi per le detrazioni siano stati impiegati bene. E' meno comprensibile che i controlli arrivino solo ora dopo 10 anni di ecobonus.

Nel frattempo che cosa succede? Lo spiega sempre il decreto:

"Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo".

Per il momento, sempre ai fini dell'ecobonus e quindi in caso di sostituzione dei vecchi serramenti, si continuano ad applicare le tabelle delle trasmittanze termiche per gli infissi così come fatto finora dal 2010, ovvero quelle del decreto Bersani dell'11 marzo 2008 modificate dal decreto 26 gennaio 2010 firmato Scajola, qui sotto riportato.

Certamente, dopo 8 anni di applicazione, questi valori risultano "superati" rispetto a:

-i valori vigenti dal 1° gennaio 2017 per le trasmittanze termiche degli infissi nel nuovo e nel rinnovo in Regione Lombardia e dal 1° aprile 2017 in provincia di Trento (v. Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015);

-i valori imposti dal Decreto CAM-Criteri Ambientali Minimi obbligatori dallo scorso 13 febbraio 2017 per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro edilizio di edifici della Pubblica Amministrazione e che ha anticipato di due anni i valori di trasmittanza termica previsti per il 2019 dal Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.

E' noto che il bonus viene dato in linea di principio se si è più virtuosi cioé migliorativi rispetto ai valori di legge e nulla spetta se si rispetta la legge.

Tutto questo fa pensare che il decreto in arrivo sui requisiti tecnici per gli ecobonus 2018 e magari seguenti potrà contenere più di una sorpresa.

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